Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83-detrazione Irpef.pdf (1,2 MB)
Domande e Risposte
No, la Detrazione può essere applicata solo in alternativa al V Conto Energia.
No. Le due misure sono alternative ed in particolare gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica non sono contemplati dalla specifica normativa prevista per l’agevolazione del 55% sul c.d. Risparmio Energetico.
Sì, nel caso della Detrazione del 50% rimane in vigore lo scambio sul posto, mentre con il V Conto Energia viene sostituito dal nuovo meccanismo che prevede la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sull'autoconsumo.
Solo i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; più precisamente si tratta di:
1. proprietari o nudi proprietari
2. titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
3. locatari o comodatari
4. soci di cooperative divise e indivise
5. soci delle società semplici
6. imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
In 10 anni
Nel periodo transitorio (26 giugno 2012 – 30 giugno 2013) è consentita una detrazione dall’imposta lorda di importo pari al 50% delle spese documentate ed ammissibili, fino ad un ammontare complessivo non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione. La detrazione non è ammessa in 0relazione ad immobili strumentali anche se posseduti da persone fisiche.
Per usufruire della detrazione IRPEF del 50% (36% dal 1 luglio 2013) è indispensabile:
A) Effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifici bancari o postali utilizzando l'apposita modulistica cartacea disponibile presso gli istituti di credito o gli uffici postali.
B) Conservare la fattura delle spese sostenute e tutta la documentazione riportata a pagina 13, 14 E 15 della Guida dell'Agenzia delle Entrate: "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali";
C) Indicare nella Dichiarazione dei redditi (MOD. 730 OPPURE UNICO PF) relativa all'anno nel quale viene sostenuta la spesa, i dati catastali identificati dell'immobile sul quale viene installato l'impianto oppure gli estremi di registrazione dell'atto se gli oneri sono sostenuti dal detentore dell'immobile e non dal proprietario.
D)possedere i documenti richiesti dalla normativa come ad esempio: domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito), ricevute del pagamento ICI/IMU, delibera assemblea condominiale di approvazione dei lavori (per interventi su parti comuni di edifici residenziali), dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile in caso id interventi effettuati dal detentore dell’immobile, etc.
Nella Guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata ad Agosto 2012 riportata a questo link sono descritte nel dettaglio modalità e procedure da seguire per presentare la richiesta di Detrazione.